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Data Titolo Sezione Autore
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
05/12/2016 L’Agenzia delle Entrate adegua il sistema di interscambio sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego

Records 1791 to 1800 of 2397
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Titolo: Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis   Data : 06/02/2017
Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis
Dal 7.2.2017, sarà possibile inviare il modello per la richiesta di accesso alla voluntary disclosure-bis ex art. 5-octies del DL 167/90 introdotto dall'art. 7 del DL 193/2016 convertito.
I contribuenti che, per accedere alla collaborazione volontaria disciplinata dal DL 193/2016, hanno nel frattempo inviato il "vecchio" modello approvato con provvedimento 30.1.2015 n. 13193, a seguito dell'apertura del canale telematico dovranno provvedere a trasmettere il "nuovo" modello. In questo caso, nel modello dovrà essere barrata la casella "Istanza trasmessa in precedenza".
Con riferimento al calcolo delle sanzioni da violazioni del quadro RW, anche in sede di voluntary disclosure-bis si applica una riduzione del 50% o del 25% del minimo edittale ed il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 co. 1 e 5 del DLgs. 472/97. Infine, tale importo potrà essere ridotto a un terzo come previsto dall'art. 16 del DLgs. 472/97 (c.d. definizione delle sanzioni).
Nella nuova procedura, né la norma né le istruzioni al modello richiamano la disposizione applicata nella precedente collaborazione volontaria per la quale la sanzione unica determinata in caso di concorso di violazioni è la minore fra quella risultante dal c.d. "cumulo materiale" e quella calcolata con il cumulo giuridico.
Tuttavia, secondo una risposta data dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco, detta regola dovrebbe essere comunque applicabile.
In occasione di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento alla procedura di collaborazione volontaria, i cui termini sono stati riaperti dall'art. In particolare, un primo chiarimento riguarda la possibilità per un soggetto che aveva già presentato istanza di collaborazione volontaria nel corso del 2015, in qualità di soggetto delegato, di accedere alla "voluntary-bis" con riferimento a un rapporto bancario estero ulteriore e di cui il soggetto è titolare effettivo.
Al riguardo, muovendo dai chiarimenti espressi nella circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2015 n. 27, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
- i soggetti delegati, a cui non può essere attribuito alcun reddito, sono obbligati a far emergere le ulteriori attività che hanno detenuto all'estero nei periodi d'imposta considerati;
- posto il comportamento non collaborativo del contribuente in merito alla procedura di collaborazione volontaria internazionale a cui si era aderito in qualità di soggetto delegato, è preclusa la possibilità di utilizzare la riapertura dei termini della voluntary-bis con riferimento al rapporto bancario precedentemente omesso e di cui il contribuente è titolare.
Gli Autori osservano, infatti, che, a seguito degli emendamenti al citato DL 193/2016, coloro che hanno aderito, a questo punto in qualità di soggetto titolare o delegato di una relazione bancaria, alla procedura di collaborazione volontaria internazionale potranno aderire oggi solo a quella nazionale e viceversa.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2.2.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.2.2017 - "Dal 7 febbraio si può inviare il modello per la voluntary disclosure-bis" - Redazione - Il Quotidiano del Commercialista del 4.2.2017 - "Con autoliquidazione per la disclosure maggiorazioni nella misura minima" - Bono - Trainotti
Sezione:   Autore : S.M.Perego