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Data Titolo Sezione Autore
19/04/2018 INPS - 730 Precompilato rinviata la spedizione massiva a CAF e intermediari S.M.Perego
16/04/2018 Riscossione - Non sempre č possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
16/04/2018 INPS APE volontario – Disponibile la domanda on line S.M.Perego
18/04/2018 Il trasferimento di un immobile al TRUST č sempre soggetto alle imposte fisse S.M.Perego
18/04/2018 Dichiarazione precompilata – Dubbi sulle CU comunicate dall’INPS S.M.Perego
18/04/2018 INPS - Certificazione Unica NON DISPONIBILE per i CAF S.M.Perego
18/04/2018 Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false S.M.Perego
18/04/2018 Disponibili nuovi software di compilazione e controllo per la Comunicazione periodica Iva S.M.Perego
20/07/2018 Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltŕ e privi di qualsiasi informazione S.M.Perego

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Titolo: Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis   Data : 06/02/2017
Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis
Dal 7.2.2017, sarà possibile inviare il modello per la richiesta di accesso alla voluntary disclosure-bis ex art. 5-octies del DL 167/90 introdotto dall'art. 7 del DL 193/2016 convertito.
I contribuenti che, per accedere alla collaborazione volontaria disciplinata dal DL 193/2016, hanno nel frattempo inviato il "vecchio" modello approvato con provvedimento 30.1.2015 n. 13193, a seguito dell'apertura del canale telematico dovranno provvedere a trasmettere il "nuovo" modello. In questo caso, nel modello dovrà essere barrata la casella "Istanza trasmessa in precedenza".
Con riferimento al calcolo delle sanzioni da violazioni del quadro RW, anche in sede di voluntary disclosure-bis si applica una riduzione del 50% o del 25% del minimo edittale ed il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 co. 1 e 5 del DLgs. 472/97. Infine, tale importo potrà essere ridotto a un terzo come previsto dall'art. 16 del DLgs. 472/97 (c.d. definizione delle sanzioni).
Nella nuova procedura, né la norma né le istruzioni al modello richiamano la disposizione applicata nella precedente collaborazione volontaria per la quale la sanzione unica determinata in caso di concorso di violazioni è la minore fra quella risultante dal c.d. "cumulo materiale" e quella calcolata con il cumulo giuridico.
Tuttavia, secondo una risposta data dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco, detta regola dovrebbe essere comunque applicabile.
In occasione di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento alla procedura di collaborazione volontaria, i cui termini sono stati riaperti dall'art. In particolare, un primo chiarimento riguarda la possibilità per un soggetto che aveva già presentato istanza di collaborazione volontaria nel corso del 2015, in qualità di soggetto delegato, di accedere alla "voluntary-bis" con riferimento a un rapporto bancario estero ulteriore e di cui il soggetto è titolare effettivo.
Al riguardo, muovendo dai chiarimenti espressi nella circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2015 n. 27, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
- i soggetti delegati, a cui non può essere attribuito alcun reddito, sono obbligati a far emergere le ulteriori attività che hanno detenuto all'estero nei periodi d'imposta considerati;
- posto il comportamento non collaborativo del contribuente in merito alla procedura di collaborazione volontaria internazionale a cui si era aderito in qualità di soggetto delegato, è preclusa la possibilità di utilizzare la riapertura dei termini della voluntary-bis con riferimento al rapporto bancario precedentemente omesso e di cui il contribuente è titolare.
Gli Autori osservano, infatti, che, a seguito degli emendamenti al citato DL 193/2016, coloro che hanno aderito, a questo punto in qualità di soggetto titolare o delegato di una relazione bancaria, alla procedura di collaborazione volontaria internazionale potranno aderire oggi solo a quella nazionale e viceversa.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2.2.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.2.2017 - "Dal 7 febbraio si può inviare il modello per la voluntary disclosure-bis" - Redazione - Il Quotidiano del Commercialista del 4.2.2017 - "Con autoliquidazione per la disclosure maggiorazioni nella misura minima" - Bono - Trainotti
Sezione:   Autore : S.M.Perego