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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis   Data : 06/02/2017
Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis
Dal 7.2.2017, sarà possibile inviare il modello per la richiesta di accesso alla voluntary disclosure-bis ex art. 5-octies del DL 167/90 introdotto dall'art. 7 del DL 193/2016 convertito.
I contribuenti che, per accedere alla collaborazione volontaria disciplinata dal DL 193/2016, hanno nel frattempo inviato il "vecchio" modello approvato con provvedimento 30.1.2015 n. 13193, a seguito dell'apertura del canale telematico dovranno provvedere a trasmettere il "nuovo" modello. In questo caso, nel modello dovrà essere barrata la casella "Istanza trasmessa in precedenza".
Con riferimento al calcolo delle sanzioni da violazioni del quadro RW, anche in sede di voluntary disclosure-bis si applica una riduzione del 50% o del 25% del minimo edittale ed il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 co. 1 e 5 del DLgs. 472/97. Infine, tale importo potrà essere ridotto a un terzo come previsto dall'art. 16 del DLgs. 472/97 (c.d. definizione delle sanzioni).
Nella nuova procedura, né la norma né le istruzioni al modello richiamano la disposizione applicata nella precedente collaborazione volontaria per la quale la sanzione unica determinata in caso di concorso di violazioni è la minore fra quella risultante dal c.d. "cumulo materiale" e quella calcolata con il cumulo giuridico.
Tuttavia, secondo una risposta data dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco, detta regola dovrebbe essere comunque applicabile.
In occasione di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento alla procedura di collaborazione volontaria, i cui termini sono stati riaperti dall'art. In particolare, un primo chiarimento riguarda la possibilità per un soggetto che aveva già presentato istanza di collaborazione volontaria nel corso del 2015, in qualità di soggetto delegato, di accedere alla "voluntary-bis" con riferimento a un rapporto bancario estero ulteriore e di cui il soggetto è titolare effettivo.
Al riguardo, muovendo dai chiarimenti espressi nella circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2015 n. 27, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
- i soggetti delegati, a cui non può essere attribuito alcun reddito, sono obbligati a far emergere le ulteriori attività che hanno detenuto all'estero nei periodi d'imposta considerati;
- posto il comportamento non collaborativo del contribuente in merito alla procedura di collaborazione volontaria internazionale a cui si era aderito in qualità di soggetto delegato, è preclusa la possibilità di utilizzare la riapertura dei termini della voluntary-bis con riferimento al rapporto bancario precedentemente omesso e di cui il contribuente è titolare.
Gli Autori osservano, infatti, che, a seguito degli emendamenti al citato DL 193/2016, coloro che hanno aderito, a questo punto in qualità di soggetto titolare o delegato di una relazione bancaria, alla procedura di collaborazione volontaria internazionale potranno aderire oggi solo a quella nazionale e viceversa.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2.2.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.2.2017 - "Dal 7 febbraio si può inviare il modello per la voluntary disclosure-bis" - Redazione - Il Quotidiano del Commercialista del 4.2.2017 - "Con autoliquidazione per la disclosure maggiorazioni nella misura minima" - Bono - Trainotti
Sezione:   Autore : S.M.Perego