Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego
14/06/2016 Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti S.M.Perego
15/06/2016 Il “Cassetto fiscale” si arricchisce, ma non troppo S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
15/06/2016 Passano al 6 luglio i versamenti di UNICO per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
16/06/2016 Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva S.M.Perego
16/06/2016 Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione S.M.Perego
16/06/2016 Il MEF interviene sulla riduzione del 50% dell’IMU S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego
17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego

Records 1031 to 1040 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro   Data : 07/02/2017
La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro
L'art. 38 del DPR 600/1973, nella sua previgente formulazione, prevedeva che, in caso di determinazione sintetica fondata sulla spesa per incrementi patrimoniali, tale spesa sarebbe stata considerata come sostenuta nel periodo d'imposta in cui era effettivamente avvenuta e nei quattro precedenti. Tale presunzione imponeva all'Amministrazione di imputare un quinto della spesa sostenuta a ognuno dei cinque anni considerati dalla norma, partendo da quello in cui è stata effettivamente realizzata la spesa a ritroso per quattro periodi d'imposta.
La Cassazione, con la sentenza 20.1.2017 n. 1510, ha affermato che, in tale ambito, il contribuente può dimostrare che la spesa per incremento patrimoniale in realtà è stata sostenuta per intero (con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) nell'anno stesso in cui risulta effettuata o in uno solo dei quattro anni precedenti. Non può ritenersi corretta, invece, la tesi che pone a raffronto - non per quote, ma in modo unitario - da un lato, la spesa per incremento patrimoniale posta a fondamento del detto meccanismo presuntivo e, dall'altro, il complesso dei redditi goduti dal contribuente e anche dal suo nucleo familiare nell'intero arco temporale di cinque anni considerati dalla norma, così alterando il principio di autonomia dei periodi d'imposta.
Fonte: Cass. 20.1.2017 n. 1510 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "I redditi di cinque anni non giustificano la spesa per incrementi patrimoniali" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego