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29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego
29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego

Records 1171 to 1180 of 2397
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Titolo: La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro   Data : 07/02/2017
La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro
L'art. 38 del DPR 600/1973, nella sua previgente formulazione, prevedeva che, in caso di determinazione sintetica fondata sulla spesa per incrementi patrimoniali, tale spesa sarebbe stata considerata come sostenuta nel periodo d'imposta in cui era effettivamente avvenuta e nei quattro precedenti. Tale presunzione imponeva all'Amministrazione di imputare un quinto della spesa sostenuta a ognuno dei cinque anni considerati dalla norma, partendo da quello in cui è stata effettivamente realizzata la spesa a ritroso per quattro periodi d'imposta.
La Cassazione, con la sentenza 20.1.2017 n. 1510, ha affermato che, in tale ambito, il contribuente può dimostrare che la spesa per incremento patrimoniale in realtà è stata sostenuta per intero (con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) nell'anno stesso in cui risulta effettuata o in uno solo dei quattro anni precedenti. Non può ritenersi corretta, invece, la tesi che pone a raffronto - non per quote, ma in modo unitario - da un lato, la spesa per incremento patrimoniale posta a fondamento del detto meccanismo presuntivo e, dall'altro, il complesso dei redditi goduti dal contribuente e anche dal suo nucleo familiare nell'intero arco temporale di cinque anni considerati dalla norma, così alterando il principio di autonomia dei periodi d'imposta.
Fonte: Cass. 20.1.2017 n. 1510 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "I redditi di cinque anni non giustificano la spesa per incrementi patrimoniali" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego