Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/09/2018 Opzione per il regime forfetario senza vincoli S.M.Perego
29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
07/06/2016 Ovvie complicazioni per il canone RAI 2016 S.M.Perego
27/11/2014 Pagamento agli Autotrasportatori - Stopo al denaro contante news S.M.Perego
08/01/2019 Pagamento dell'imposta di bollo semplificato con la fatturazione elettronica S.M.Perego
03/12/2015 Pagamento elettronico per l’iscrizione al registro dei revisori S.M.Perego
10/10/2014 Pagamento F24 dal 1.102014 news S.M.Perego
05/09/2014 Pagamento F24 in forma telematica - Compensazioni e versamenti con il mod. F24 - Nuove regole applicabili dall'1.10.2014 news S.M.Perego
01/06/2009 Pagamento posticipato delle imposte news S.M.Perego
21/04/2015 Pagamento telematico dell'imposta di bollo news S.M.Perego

Records 1781 to 1790 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro   Data : 07/02/2017
La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro
L'art. 38 del DPR 600/1973, nella sua previgente formulazione, prevedeva che, in caso di determinazione sintetica fondata sulla spesa per incrementi patrimoniali, tale spesa sarebbe stata considerata come sostenuta nel periodo d'imposta in cui era effettivamente avvenuta e nei quattro precedenti. Tale presunzione imponeva all'Amministrazione di imputare un quinto della spesa sostenuta a ognuno dei cinque anni considerati dalla norma, partendo da quello in cui è stata effettivamente realizzata la spesa a ritroso per quattro periodi d'imposta.
La Cassazione, con la sentenza 20.1.2017 n. 1510, ha affermato che, in tale ambito, il contribuente può dimostrare che la spesa per incremento patrimoniale in realtà è stata sostenuta per intero (con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) nell'anno stesso in cui risulta effettuata o in uno solo dei quattro anni precedenti. Non può ritenersi corretta, invece, la tesi che pone a raffronto - non per quote, ma in modo unitario - da un lato, la spesa per incremento patrimoniale posta a fondamento del detto meccanismo presuntivo e, dall'altro, il complesso dei redditi goduti dal contribuente e anche dal suo nucleo familiare nell'intero arco temporale di cinque anni considerati dalla norma, così alterando il principio di autonomia dei periodi d'imposta.
Fonte: Cass. 20.1.2017 n. 1510 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "I redditi di cinque anni non giustificano la spesa per incrementi patrimoniali" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego