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26/10/2018 Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa S.M.Perego
26/10/2018 Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate S.M.Perego
30/10/2018 Al via la fattura elettronica senza delega all’intermediario S.M.Perego
30/10/2018 Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019 S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
12/10/2018 Numerazione fattura elettronica ricevuta S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego

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Titolo: La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro   Data : 07/02/2017
La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro
L'art. 38 del DPR 600/1973, nella sua previgente formulazione, prevedeva che, in caso di determinazione sintetica fondata sulla spesa per incrementi patrimoniali, tale spesa sarebbe stata considerata come sostenuta nel periodo d'imposta in cui era effettivamente avvenuta e nei quattro precedenti. Tale presunzione imponeva all'Amministrazione di imputare un quinto della spesa sostenuta a ognuno dei cinque anni considerati dalla norma, partendo da quello in cui è stata effettivamente realizzata la spesa a ritroso per quattro periodi d'imposta.
La Cassazione, con la sentenza 20.1.2017 n. 1510, ha affermato che, in tale ambito, il contribuente può dimostrare che la spesa per incremento patrimoniale in realtà è stata sostenuta per intero (con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) nell'anno stesso in cui risulta effettuata o in uno solo dei quattro anni precedenti. Non può ritenersi corretta, invece, la tesi che pone a raffronto - non per quote, ma in modo unitario - da un lato, la spesa per incremento patrimoniale posta a fondamento del detto meccanismo presuntivo e, dall'altro, il complesso dei redditi goduti dal contribuente e anche dal suo nucleo familiare nell'intero arco temporale di cinque anni considerati dalla norma, così alterando il principio di autonomia dei periodi d'imposta.
Fonte: Cass. 20.1.2017 n. 1510 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "I redditi di cinque anni non giustificano la spesa per incrementi patrimoniali" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego