Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
10/03/2016 Scade il 16.3.2016 la Tassa forfetaria annuale per libri e registri sociali S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
11/03/2016 Ulteriori risposte sul Reverse charge S.M.Perego
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
11/03/2016 Le nuove dimissioni in vigore dal 12.3.2016 in un video S.M.Perego
11/03/2016 Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016 S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego

Records 781 to 790 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro   Data : 07/02/2017
La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro
L'art. 38 del DPR 600/1973, nella sua previgente formulazione, prevedeva che, in caso di determinazione sintetica fondata sulla spesa per incrementi patrimoniali, tale spesa sarebbe stata considerata come sostenuta nel periodo d'imposta in cui era effettivamente avvenuta e nei quattro precedenti. Tale presunzione imponeva all'Amministrazione di imputare un quinto della spesa sostenuta a ognuno dei cinque anni considerati dalla norma, partendo da quello in cui è stata effettivamente realizzata la spesa a ritroso per quattro periodi d'imposta.
La Cassazione, con la sentenza 20.1.2017 n. 1510, ha affermato che, in tale ambito, il contribuente può dimostrare che la spesa per incremento patrimoniale in realtà è stata sostenuta per intero (con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) nell'anno stesso in cui risulta effettuata o in uno solo dei quattro anni precedenti. Non può ritenersi corretta, invece, la tesi che pone a raffronto - non per quote, ma in modo unitario - da un lato, la spesa per incremento patrimoniale posta a fondamento del detto meccanismo presuntivo e, dall'altro, il complesso dei redditi goduti dal contribuente e anche dal suo nucleo familiare nell'intero arco temporale di cinque anni considerati dalla norma, così alterando il principio di autonomia dei periodi d'imposta.
Fonte: Cass. 20.1.2017 n. 1510 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "I redditi di cinque anni non giustificano la spesa per incrementi patrimoniali" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego