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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: Nuovi chiarimenti del MISE sui super ammortamenti   Data : 07/02/2017
Nuovi chiarimenti del MISE sui super ammortamenti
Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito internet alcune domande e risposte di approfondimento relative ai super e iper-ammortamenti, coincidenti con le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017.
Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- la maggiorazione del 150% riguarda soltanto i titolari di reddito d'impresa e non anche gli esercenti arti e professioni;
- l'iper-ammortamento riguarda gli investimenti effettuati dall'1.1.2017 al 31.12.2017 (ovvero al 30.6.2018 in presenza di determinate condizioni); l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione deve seguire le regole generali della competenza previste dall'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR;
- viene chiarito il requisito dell'interconnessione, necessario per la fruizione dell'iper-ammortamento;
- super e iper-ammortamenti sono cumulabili con Nuova Sabatini, credito d'imposta per ricerca e sviluppo, Patent box, ACE e incentivi agli investimenti in start up innovative.
Fonte: Risposte Min. Sviluppo economico 6.2.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "Iper-ammortamento con maggiorazione del 150% solo per titolari di reddito d'impresa" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego