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23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni   Data : 07/02/2017
In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni
Lo splafonamento, secondo la ris. Agenzia delle Entrate 6.2.2017 n. 16, può essere regolarizzato assolvendo all'IVA nella liquidazione periodica entro il 31 dicembre dell'anno di violazione. La risoluzione richiama le tre procedure alternative per porre rimedio allo splafonamento:
- richiesta al cedente/prestatore di effettuare la variazione IVA in aumento con onere del cessionario/committente di versare interessi e sanzioni con ravvedimento;
- emissione di autofattura in duplice esemplare, versamento dell'imposta e degli interessi, annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti, presentazione di una copia all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, indicazione di una posta a debito in sede di dichiarazione annuale e versamento della sanzione con ravvedimento;
- emissione di autofattura entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento, annotazione dell'autofattura nel registro delle vendite e degli acquisti assolvendo e detraendo l'imposta in sede di liquidazione periodica, presentazione di una copia del documento all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate e versamento della sanzione con ravvedimento.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 6.2.2017 n. 16 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "Splafonamento sanabile nelle liquidazioni periodiche versando solo le sanzioni" - Confente - Gentina
Sezione:   Autore : S.M.Perego