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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
09/01/2017 Parte l’adempimento collaborativo per i contribuenti di grandi dimensioni S.M.Perego
07/06/2017 Disponibile su Assosoftware una nuova codifica per le fatture elettroniche S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
07/06/2017 Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali S.M.Perego

Records 1501 to 1510 of 2397
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Titolo: In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni   Data : 07/02/2017
In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni
Lo splafonamento, secondo la ris. Agenzia delle Entrate 6.2.2017 n. 16, può essere regolarizzato assolvendo all'IVA nella liquidazione periodica entro il 31 dicembre dell'anno di violazione. La risoluzione richiama le tre procedure alternative per porre rimedio allo splafonamento:
- richiesta al cedente/prestatore di effettuare la variazione IVA in aumento con onere del cessionario/committente di versare interessi e sanzioni con ravvedimento;
- emissione di autofattura in duplice esemplare, versamento dell'imposta e degli interessi, annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti, presentazione di una copia all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, indicazione di una posta a debito in sede di dichiarazione annuale e versamento della sanzione con ravvedimento;
- emissione di autofattura entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento, annotazione dell'autofattura nel registro delle vendite e degli acquisti assolvendo e detraendo l'imposta in sede di liquidazione periodica, presentazione di una copia del documento all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate e versamento della sanzione con ravvedimento.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 6.2.2017 n. 16 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "Splafonamento sanabile nelle liquidazioni periodiche versando solo le sanzioni" - Confente - Gentina
Sezione:   Autore : S.M.Perego