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18/02/2019 Agenzia delle Entrate In arrivo nuovi avvisi di anomalia S.M.Perego
05/02/2019 Esterometro entro il 28 febbraio 2019 S.M.Perego
05/02/2019 I possibili scarti sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
06/02/2019 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. spesometro S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
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Titolo: In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni   Data : 07/02/2017
In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni
Lo splafonamento, secondo la ris. Agenzia delle Entrate 6.2.2017 n. 16, può essere regolarizzato assolvendo all'IVA nella liquidazione periodica entro il 31 dicembre dell'anno di violazione. La risoluzione richiama le tre procedure alternative per porre rimedio allo splafonamento:
- richiesta al cedente/prestatore di effettuare la variazione IVA in aumento con onere del cessionario/committente di versare interessi e sanzioni con ravvedimento;
- emissione di autofattura in duplice esemplare, versamento dell'imposta e degli interessi, annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti, presentazione di una copia all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, indicazione di una posta a debito in sede di dichiarazione annuale e versamento della sanzione con ravvedimento;
- emissione di autofattura entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento, annotazione dell'autofattura nel registro delle vendite e degli acquisti assolvendo e detraendo l'imposta in sede di liquidazione periodica, presentazione di una copia del documento all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate e versamento della sanzione con ravvedimento.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 6.2.2017 n. 16 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "Splafonamento sanabile nelle liquidazioni periodiche versando solo le sanzioni" - Confente - Gentina
Sezione:   Autore : S.M.Perego