Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
23/12/2015 Limiti all'utilizzo del denaro contante S.M.Perego
15/04/2015 L'imposta di bollo assolta in modo virtuale news S.M.Perego
04/12/2015 Linee guida AGID alla conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
04/07/2016 L'interpello disapplicativo resta l’unico interpello obbligatorio S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
01/12/2017 Lo #Spesometro 2017 evidenzia le partite IVA cessate e la regolarità nella detrazione d’imposta S.M.Perego
23/05/2018 Lo scarto della fattura elettronica da parte del SdI può creare dei problemi Stefano M. Perego
26/07/2016 Lo scarto delle fatture elettroniche inviate alla PA arriva al 26% S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego

Records 1491 to 1500 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Gli impianti di risalita si accatastano in D/8   Data : 07/02/2017
Gli impianti di risalita si accatastano in D/8
La Cassazione, con le ordinanze gemelle da n. 1442 a 1445 del 2017, ha ribadito che gli impianti di risalita vanno classificati nella categoria catastale speciale D/8, anziché in quella particolare E/1 riservata agli impianti utilizzati come mezzo pubblico di trasporto a disposizione del pubblico.
Il corretto inquadramento degli impianti di risalita ha dei riflessi tributari in materia di IMU e TASI in particolare; la classificazione nella categoria D/8, infatti, fa sì che siano assoggettati ad entrambe le imposte.
A tal fine, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, nel fornire i chiarimenti sui nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta (c.d. "imbullonati"), di cui al co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015, ha precisato, fra l'altro, che per gli impianti di risalita, oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine, sono esclusi altresì dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Di conseguenza, restano compresi nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.
Si ricorda che non sono dovute sanzioni ma esclusivamente l’imposta e gli interessi in presenza di accatastamento con rendita presunta ed in attesa di attribuzione di rendita definitiva.
Fonte: Cass. 20.1.2017 n. 1442 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "Gli impianti di risalita “pagano” IMU e TASI" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego