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24/03/2017 In arrivo la circolare sul regime di cassa per le imprese minori S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
27/03/2017 I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: Gli impianti di risalita si accatastano in D/8   Data : 07/02/2017
Gli impianti di risalita si accatastano in D/8
La Cassazione, con le ordinanze gemelle da n. 1442 a 1445 del 2017, ha ribadito che gli impianti di risalita vanno classificati nella categoria catastale speciale D/8, anziché in quella particolare E/1 riservata agli impianti utilizzati come mezzo pubblico di trasporto a disposizione del pubblico.
Il corretto inquadramento degli impianti di risalita ha dei riflessi tributari in materia di IMU e TASI in particolare; la classificazione nella categoria D/8, infatti, fa sì che siano assoggettati ad entrambe le imposte.
A tal fine, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, nel fornire i chiarimenti sui nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta (c.d. "imbullonati"), di cui al co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015, ha precisato, fra l'altro, che per gli impianti di risalita, oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine, sono esclusi altresì dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Di conseguenza, restano compresi nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.
Si ricorda che non sono dovute sanzioni ma esclusivamente l’imposta e gli interessi in presenza di accatastamento con rendita presunta ed in attesa di attribuzione di rendita definitiva.
Fonte: Cass. 20.1.2017 n. 1442 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "Gli impianti di risalita “pagano” IMU e TASI" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego