Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
04/12/2015 Sanzionati gli intermdiari S.M.Perego
01/12/2015 Cessione agevolata dell'immobile ai soci soggetto ad imposta sostitutiva S.M.Perego
04/12/2015 Ravvedimento operoso sull’Acconto IVA con sanzioni ridotte S.M.Perego
09/12/2015 Accordo tra UE e San Marino S.M.Perego
04/12/2015 Hong Kong escluso dalle black list S.M.Perego
03/12/2015 Riaperti i termini delle domande CIGO - circ. INPS 2.12.2015 n. 197 S.M.Perego
03/12/2015 La compilazione del RED sempre obbligatoria - circ. INPS 30.11.2015 n. 195 S.M.Perego
03/12/2015 In arrivo una semplificazione sugli studi di settore S.M.Perego
03/12/2015 Dal 22 ottobre estese le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante artifici S.M.Perego
03/12/2015 Pagamento elettronico per l’iscrizione al registro dei revisori S.M.Perego

Records 251 to 260 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Gli impianti di risalita si accatastano in D/8   Data : 07/02/2017
Gli impianti di risalita si accatastano in D/8
La Cassazione, con le ordinanze gemelle da n. 1442 a 1445 del 2017, ha ribadito che gli impianti di risalita vanno classificati nella categoria catastale speciale D/8, anziché in quella particolare E/1 riservata agli impianti utilizzati come mezzo pubblico di trasporto a disposizione del pubblico.
Il corretto inquadramento degli impianti di risalita ha dei riflessi tributari in materia di IMU e TASI in particolare; la classificazione nella categoria D/8, infatti, fa sì che siano assoggettati ad entrambe le imposte.
A tal fine, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, nel fornire i chiarimenti sui nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta (c.d. "imbullonati"), di cui al co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015, ha precisato, fra l'altro, che per gli impianti di risalita, oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine, sono esclusi altresì dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Di conseguenza, restano compresi nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.
Si ricorda che non sono dovute sanzioni ma esclusivamente l’imposta e gli interessi in presenza di accatastamento con rendita presunta ed in attesa di attribuzione di rendita definitiva.
Fonte: Cass. 20.1.2017 n. 1442 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "Gli impianti di risalita “pagano” IMU e TASI" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego