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Data Titolo Sezione Autore
28/11/2016 Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
27/10/2016 Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni S.M.Perego
24/11/2016 Dal 2017 maxi-ammortamento auto per gli agenti di commercio a regime S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
08/05/2017 Dal 22 giugno le modifiche agli atti sociali delle strat up si fanno on-line S.M.Perego
03/12/2015 Dal 22 ottobre estese le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante artifici S.M.Perego
24/01/2017 Dal 23.1.2017 la dichiarazione di successione si compila on-line S.M.Perego
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego

Records 461 to 470 of 2397
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Titolo: Gli impianti di risalita si accatastano in D/8   Data : 07/02/2017
Gli impianti di risalita si accatastano in D/8
La Cassazione, con le ordinanze gemelle da n. 1442 a 1445 del 2017, ha ribadito che gli impianti di risalita vanno classificati nella categoria catastale speciale D/8, anziché in quella particolare E/1 riservata agli impianti utilizzati come mezzo pubblico di trasporto a disposizione del pubblico.
Il corretto inquadramento degli impianti di risalita ha dei riflessi tributari in materia di IMU e TASI in particolare; la classificazione nella categoria D/8, infatti, fa sì che siano assoggettati ad entrambe le imposte.
A tal fine, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, nel fornire i chiarimenti sui nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta (c.d. "imbullonati"), di cui al co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015, ha precisato, fra l'altro, che per gli impianti di risalita, oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine, sono esclusi altresì dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Di conseguenza, restano compresi nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.
Si ricorda che non sono dovute sanzioni ma esclusivamente l’imposta e gli interessi in presenza di accatastamento con rendita presunta ed in attesa di attribuzione di rendita definitiva.
Fonte: Cass. 20.1.2017 n. 1442 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "Gli impianti di risalita “pagano” IMU e TASI" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego