Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
22/01/2016 Slitta la scadenza della trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego
25/01/2016 Le farmacie fuori dal 730/2016 Precompilato – Ma non solo S.M.Perego
25/01/2016 Entro il 7 marzo la trasmissione telematica della C.U. 2016 S.M.Perego
26/01/2016 Dall’1.6.2016 la cartella di pagamento si notifica tramite PEC S.M.Perego
26/01/2016 L’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle integrazioni salariali S.M.Perego
26/01/2016 Nuovi adempimenti per chi abbandona il regime dei minimi S.M.Perego
26/01/2016 Il Notariato interviene sulle agevolazioni “Prima Casa” S.M.Perego
26/01/2016 Definito il tasso di interesse per i versamenti rateali INAIL S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego

Records 661 to 670 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Gli impianti di risalita si accatastano in D/8   Data : 07/02/2017
Gli impianti di risalita si accatastano in D/8
La Cassazione, con le ordinanze gemelle da n. 1442 a 1445 del 2017, ha ribadito che gli impianti di risalita vanno classificati nella categoria catastale speciale D/8, anziché in quella particolare E/1 riservata agli impianti utilizzati come mezzo pubblico di trasporto a disposizione del pubblico.
Il corretto inquadramento degli impianti di risalita ha dei riflessi tributari in materia di IMU e TASI in particolare; la classificazione nella categoria D/8, infatti, fa sì che siano assoggettati ad entrambe le imposte.
A tal fine, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, nel fornire i chiarimenti sui nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta (c.d. "imbullonati"), di cui al co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015, ha precisato, fra l'altro, che per gli impianti di risalita, oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine, sono esclusi altresì dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Di conseguenza, restano compresi nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.
Si ricorda che non sono dovute sanzioni ma esclusivamente l’imposta e gli interessi in presenza di accatastamento con rendita presunta ed in attesa di attribuzione di rendita definitiva.
Fonte: Cass. 20.1.2017 n. 1442 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2017 - "Gli impianti di risalita “pagano” IMU e TASI" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego