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07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
13/12/2016 Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia S.M.Perego
15/12/2016 Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
15/12/2016 Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria S.M.Perego
15/12/2016 Pronte le linee guida dell'Agenzia delle Entrate dei controlli per il 2017 S.M.Perego
15/12/2016 Ulteriormente ridotto il tasso di interesse dall'1.1.2017 S.M.Perego
14/12/2016 Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro   Data : 11/02/2017
L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 7.2.2017 n. 1, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di trasmissione e al contenuto dei dati da inviare nell'ambito della comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute (nuovo "spesometro" ex art. 21 del DL 78/2010, come modificato dall'art. 4 del DL 193/2016).
Tale comunicazione coincide, per quanto riguarda i dati da trasmettere e le modalità di invio, con il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture disciplinato dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Secondo quanto indicato dalla circolare n. 1/2017 dell'Agenzia delle Entrate:
- non dovranno essere trasmessi i dati relativi alle fatture elettroniche veicolate mediante Sistema di Interscambio (ciò vale sia per il nuovo "spesometro" sia per il regime opzionale di trasmissione dei dati);
- nel campo "natura" dell'operazione dovranno essere indicate le operazioni per le quali non è previsto l'addebito dell'IVA in fattura (es. operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge o in regime del margine), fatta eccezione per gli acquisti di beni e/o servizi in reverse charge (per le quali, oltre alla compilazione del campo "natura" dell'operazione, dovranno essere riportate l'imposta e l'aliquota applicata);
- l'obbligo di comunicazione sussiste per tutte le fatture emesse e ricevute (essendo, ad esempio, irrilevante, l'emissione del documento riepilogativo per le fatture di importo fino a 300 euro), mentre non riguarda i documenti diversi dalle fatture o dalle note di variazione (es. scontrini, ricevute, schede carburante).
Altresì, in occasione di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi al nuovo “spesometro”, disciplinato dall’art. 21 del DL 78/2010.
In particolare, è stato precisato che l’obbligo di comunicazione non si estende alle operazioni attive e passive non documentate da fattura (es. scontrino, ricevuta fiscale), indipendentemente dal relativo importo.
Nella versione precedente dello “spesometro”, invece, dette operazioni erano soggette all’obbligo di comunicazione, allorché di importo superiore a 3.600 euro (IVA compresa).
Un’altra precisazione fornita in occasione di Telefisco, e completata dai chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 1 del 7.2.2017, riguarda le ipotesi di esonero dalla comunicazione.
Si precisa che sono esonerati dall’obbligo in argomento i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, purché situati nelle zone montane ai sensi dell’art. 9 della L. 601/73, mentre i produttori agricoli che operano in zone diverse da quelle montane comunicano esclusivamente i dati delle autofatture emesse dai cessionari.
Inoltre, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture ricevute, in quanto le stesse sono veicolate obbligatoriamente mediante il Sistema di Interscambio e, in tal modo, acquisite automaticamente dall’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Circ. Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 1 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 31 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.2.2017 - "La fattura elettronica evita il nuovo “spesometro”" - Greco - La Grutta – Il Quotidiano del Commercialista del 8.2.2017 - "Scontrini e ricevute fuori dal nuovo “spesometro”" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego