Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro   Data : 11/02/2017
L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 7.2.2017 n. 1, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di trasmissione e al contenuto dei dati da inviare nell'ambito della comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute (nuovo "spesometro" ex art. 21 del DL 78/2010, come modificato dall'art. 4 del DL 193/2016).
Tale comunicazione coincide, per quanto riguarda i dati da trasmettere e le modalità di invio, con il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture disciplinato dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Secondo quanto indicato dalla circolare n. 1/2017 dell'Agenzia delle Entrate:
- non dovranno essere trasmessi i dati relativi alle fatture elettroniche veicolate mediante Sistema di Interscambio (ciò vale sia per il nuovo "spesometro" sia per il regime opzionale di trasmissione dei dati);
- nel campo "natura" dell'operazione dovranno essere indicate le operazioni per le quali non è previsto l'addebito dell'IVA in fattura (es. operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge o in regime del margine), fatta eccezione per gli acquisti di beni e/o servizi in reverse charge (per le quali, oltre alla compilazione del campo "natura" dell'operazione, dovranno essere riportate l'imposta e l'aliquota applicata);
- l'obbligo di comunicazione sussiste per tutte le fatture emesse e ricevute (essendo, ad esempio, irrilevante, l'emissione del documento riepilogativo per le fatture di importo fino a 300 euro), mentre non riguarda i documenti diversi dalle fatture o dalle note di variazione (es. scontrini, ricevute, schede carburante).
Altresì, in occasione di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi al nuovo “spesometro”, disciplinato dall’art. 21 del DL 78/2010.
In particolare, è stato precisato che l’obbligo di comunicazione non si estende alle operazioni attive e passive non documentate da fattura (es. scontrino, ricevuta fiscale), indipendentemente dal relativo importo.
Nella versione precedente dello “spesometro”, invece, dette operazioni erano soggette all’obbligo di comunicazione, allorché di importo superiore a 3.600 euro (IVA compresa).
Un’altra precisazione fornita in occasione di Telefisco, e completata dai chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 1 del 7.2.2017, riguarda le ipotesi di esonero dalla comunicazione.
Si precisa che sono esonerati dall’obbligo in argomento i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, purché situati nelle zone montane ai sensi dell’art. 9 della L. 601/73, mentre i produttori agricoli che operano in zone diverse da quelle montane comunicano esclusivamente i dati delle autofatture emesse dai cessionari.
Inoltre, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture ricevute, in quanto le stesse sono veicolate obbligatoriamente mediante il Sistema di Interscambio e, in tal modo, acquisite automaticamente dall’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Circ. Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 1 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 31 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.2.2017 - "La fattura elettronica evita il nuovo “spesometro”" - Greco - La Grutta – Il Quotidiano del Commercialista del 8.2.2017 - "Scontrini e ricevute fuori dal nuovo “spesometro”" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego