Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilitŕ fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
31/05/2019 Non č ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/06/2019 Novitŕ dall’INPS sul "bonus bebč" S.M.Perego
10/06/2019 Nuovo portale per il processo tributario telematico S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
10/06/2019 Parte la richiesta dei dati utili all’applicazione ISA S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego
12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro   Data : 11/02/2017
L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 7.2.2017 n. 1, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di trasmissione e al contenuto dei dati da inviare nell'ambito della comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute (nuovo "spesometro" ex art. 21 del DL 78/2010, come modificato dall'art. 4 del DL 193/2016).
Tale comunicazione coincide, per quanto riguarda i dati da trasmettere e le modalità di invio, con il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture disciplinato dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Secondo quanto indicato dalla circolare n. 1/2017 dell'Agenzia delle Entrate:
- non dovranno essere trasmessi i dati relativi alle fatture elettroniche veicolate mediante Sistema di Interscambio (ciò vale sia per il nuovo "spesometro" sia per il regime opzionale di trasmissione dei dati);
- nel campo "natura" dell'operazione dovranno essere indicate le operazioni per le quali non è previsto l'addebito dell'IVA in fattura (es. operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge o in regime del margine), fatta eccezione per gli acquisti di beni e/o servizi in reverse charge (per le quali, oltre alla compilazione del campo "natura" dell'operazione, dovranno essere riportate l'imposta e l'aliquota applicata);
- l'obbligo di comunicazione sussiste per tutte le fatture emesse e ricevute (essendo, ad esempio, irrilevante, l'emissione del documento riepilogativo per le fatture di importo fino a 300 euro), mentre non riguarda i documenti diversi dalle fatture o dalle note di variazione (es. scontrini, ricevute, schede carburante).
Altresì, in occasione di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi al nuovo “spesometro”, disciplinato dall’art. 21 del DL 78/2010.
In particolare, è stato precisato che l’obbligo di comunicazione non si estende alle operazioni attive e passive non documentate da fattura (es. scontrino, ricevuta fiscale), indipendentemente dal relativo importo.
Nella versione precedente dello “spesometro”, invece, dette operazioni erano soggette all’obbligo di comunicazione, allorché di importo superiore a 3.600 euro (IVA compresa).
Un’altra precisazione fornita in occasione di Telefisco, e completata dai chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 1 del 7.2.2017, riguarda le ipotesi di esonero dalla comunicazione.
Si precisa che sono esonerati dall’obbligo in argomento i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, purché situati nelle zone montane ai sensi dell’art. 9 della L. 601/73, mentre i produttori agricoli che operano in zone diverse da quelle montane comunicano esclusivamente i dati delle autofatture emesse dai cessionari.
Inoltre, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture ricevute, in quanto le stesse sono veicolate obbligatoriamente mediante il Sistema di Interscambio e, in tal modo, acquisite automaticamente dall’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Circ. Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 1 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 31 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.2.2017 - "La fattura elettronica evita il nuovo “spesometro”" - Greco - La Grutta – Il Quotidiano del Commercialista del 8.2.2017 - "Scontrini e ricevute fuori dal nuovo “spesometro”" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego