Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
26/07/2016 Lo scarto delle fatture elettroniche inviate alla PA arriva al 26% S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio   Data : 15/02/2017
Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio
L'art. 1 co. 36 della L. 232/2016 ha modificato l'art. 25-ter del DPR 29.9.73 n. 600, riguardante le ritenute del 4% operate dal condominio, nel momento in cui effettua il pagamento del corrispettivo, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta (IRPEF o IRES) dall'appaltatore. In particolare, per effetto dell'introduzione del co. 2-bis, nell'ambito del citato art. 25-ter, si dispone che il versamento delle suddette ritenute è effettuato dal condominio, quale sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500,00 euro.
Anche qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento:
- entro il 30 giugno;
- ed entro il 20 dicembre di ogni anno.
Al riguardo, nel corso di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- al fine di verificare il superamento della soglia dei 500,00 euro prevista dalla norma, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese;
- il condominio, tuttavia, ha la facoltà di procedere al versamento delle ritenute in esame secondo le modalità preesistenti, cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500,00 euro.
Fonte: Art. 1 co. 36 della L. 232/2016 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.2.2017 - "Per i condomìni ritenute all’appaltatore secondo le “vecchie” modalità" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego