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Data Titolo Sezione Autore
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
27/06/2016 Anche gli interventi sui giardini danno diritto alla detrazione del 50% S.M.Perego
27/10/2017 Anche i conviventi di fatto rientrano nell’impresa familiare S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
14/06/2016 Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti S.M.Perego
28/09/2016 Anche i marchi in corso di registrazione ammissibili al Patent box S.M.Perego
03/11/2015 Anche i minimi e i forfettari compilano lo spesometro S.M.Perego
12/05/2016 Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU S.M.Perego

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Titolo: Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio   Data : 15/02/2017
Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio
L'art. 1 co. 36 della L. 232/2016 ha modificato l'art. 25-ter del DPR 29.9.73 n. 600, riguardante le ritenute del 4% operate dal condominio, nel momento in cui effettua il pagamento del corrispettivo, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta (IRPEF o IRES) dall'appaltatore. In particolare, per effetto dell'introduzione del co. 2-bis, nell'ambito del citato art. 25-ter, si dispone che il versamento delle suddette ritenute è effettuato dal condominio, quale sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500,00 euro.
Anche qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento:
- entro il 30 giugno;
- ed entro il 20 dicembre di ogni anno.
Al riguardo, nel corso di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- al fine di verificare il superamento della soglia dei 500,00 euro prevista dalla norma, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese;
- il condominio, tuttavia, ha la facoltà di procedere al versamento delle ritenute in esame secondo le modalità preesistenti, cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500,00 euro.
Fonte: Art. 1 co. 36 della L. 232/2016 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.2.2017 - "Per i condomìni ritenute all’appaltatore secondo le “vecchie” modalità" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego