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19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
23/05/2017 Le dimissioni del lavoratore passano tramite lo SPID S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego
24/05/2017 Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego

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Titolo: Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio   Data : 15/02/2017
Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio
L'art. 1 co. 36 della L. 232/2016 ha modificato l'art. 25-ter del DPR 29.9.73 n. 600, riguardante le ritenute del 4% operate dal condominio, nel momento in cui effettua il pagamento del corrispettivo, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta (IRPEF o IRES) dall'appaltatore. In particolare, per effetto dell'introduzione del co. 2-bis, nell'ambito del citato art. 25-ter, si dispone che il versamento delle suddette ritenute è effettuato dal condominio, quale sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500,00 euro.
Anche qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento:
- entro il 30 giugno;
- ed entro il 20 dicembre di ogni anno.
Al riguardo, nel corso di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- al fine di verificare il superamento della soglia dei 500,00 euro prevista dalla norma, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese;
- il condominio, tuttavia, ha la facoltà di procedere al versamento delle ritenute in esame secondo le modalità preesistenti, cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500,00 euro.
Fonte: Art. 1 co. 36 della L. 232/2016 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.2.2017 - "Per i condomìni ritenute all’appaltatore secondo le “vecchie” modalità" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego