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04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego
02/11/2016 Super ammortamento sulle auto a deducibilità limitata solo se ritirate entro il 31.12.2016 S.M.Perego
26/05/2016 Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato S.M.Perego
27/05/2016 Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
29/11/2016 Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
22/09/2015 Tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni - Sanzioni S.M.Perego

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Titolo: Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio   Data : 15/02/2017
Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio
L'art. 1 co. 36 della L. 232/2016 ha modificato l'art. 25-ter del DPR 29.9.73 n. 600, riguardante le ritenute del 4% operate dal condominio, nel momento in cui effettua il pagamento del corrispettivo, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta (IRPEF o IRES) dall'appaltatore. In particolare, per effetto dell'introduzione del co. 2-bis, nell'ambito del citato art. 25-ter, si dispone che il versamento delle suddette ritenute è effettuato dal condominio, quale sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500,00 euro.
Anche qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento:
- entro il 30 giugno;
- ed entro il 20 dicembre di ogni anno.
Al riguardo, nel corso di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- al fine di verificare il superamento della soglia dei 500,00 euro prevista dalla norma, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese;
- il condominio, tuttavia, ha la facoltà di procedere al versamento delle ritenute in esame secondo le modalità preesistenti, cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500,00 euro.
Fonte: Art. 1 co. 36 della L. 232/2016 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.2.2017 - "Per i condomìni ritenute all’appaltatore secondo le “vecchie” modalità" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego