Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/12/2016 Approvato in data 29.12.2016 il “Decreto Milleproroghe” S.M.Perego
29/09/2015 Approvato lo schema di DLgs. relativo alla riforma delle sanzioni amministrative S.M.Perego
18/01/2016 Approvazione definitiva dei modelli IVA 2016 S.M.Perego
22/01/2010 Approvazione modelli di dichiarazione news S.M.Perego
19/05/2015 Aree destinate a S.M.Perego
04/04/2018 Aree pertinenziali edificabili soggette a plusvalenza S.M.Perego
19/11/2015 Aree pertinenziali non sempre certe S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
19/11/2015 ASpI – Nuovo messaggio INPS S.M.Perego
21/12/2015 Assegno emergenziale - l’INPS fornisce le istruzioni operative S.M.Perego

Records 261 to 270 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio   Data : 15/02/2017
Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio
L'art. 1 co. 36 della L. 232/2016 ha modificato l'art. 25-ter del DPR 29.9.73 n. 600, riguardante le ritenute del 4% operate dal condominio, nel momento in cui effettua il pagamento del corrispettivo, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta (IRPEF o IRES) dall'appaltatore. In particolare, per effetto dell'introduzione del co. 2-bis, nell'ambito del citato art. 25-ter, si dispone che il versamento delle suddette ritenute è effettuato dal condominio, quale sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500,00 euro.
Anche qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento:
- entro il 30 giugno;
- ed entro il 20 dicembre di ogni anno.
Al riguardo, nel corso di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- al fine di verificare il superamento della soglia dei 500,00 euro prevista dalla norma, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese;
- il condominio, tuttavia, ha la facoltà di procedere al versamento delle ritenute in esame secondo le modalità preesistenti, cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500,00 euro.
Fonte: Art. 1 co. 36 della L. 232/2016 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.2.2017 - "Per i condomìni ritenute all’appaltatore secondo le “vecchie” modalità" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego