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22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego
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14/03/2016 Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge S.M.Perego
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15/06/2016 Il “Cassetto fiscale” si arricchisce, ma non troppo S.M.Perego
16/06/2016 Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione S.M.Perego
16/06/2016 Il MEF interviene sulla riduzione del 50% dell’IMU S.M.Perego

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Titolo: Nessuna comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti per il 2016   Data : 17/02/2017
Nessuna comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti per il 2016
Il maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 244/2016 (c.d. "milleproroghe") prevede che all'art. 2 del DL 13.8.2011 n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148), i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies siano abrogati.
Il primo comma richiamato è relativo alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, il secondo è quello da cui deriva l'obbligo di comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore nei confronti della società.
In assenza di una specifica decorrenza, appare plausibile che l'abrogazione operi già per le comunicazioni previste con riferimento ai beni concessi in godimento nel 2016 e ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuati nel 2016; tali comunicazioni, in assenza dell'abrogazione, avrebbero infatti dovuto essere presentate nel 2017.
Si evidenzia, inoltre, che l'abrogazione riguarda soltanto l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, restando ferma la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. h-ter) del TUIR.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.2.2017 - "Abrogata la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego