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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Nessuna comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti per il 2016   Data : 17/02/2017
Nessuna comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti per il 2016
Il maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 244/2016 (c.d. "milleproroghe") prevede che all'art. 2 del DL 13.8.2011 n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148), i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies siano abrogati.
Il primo comma richiamato è relativo alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, il secondo è quello da cui deriva l'obbligo di comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore nei confronti della società.
In assenza di una specifica decorrenza, appare plausibile che l'abrogazione operi già per le comunicazioni previste con riferimento ai beni concessi in godimento nel 2016 e ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuati nel 2016; tali comunicazioni, in assenza dell'abrogazione, avrebbero infatti dovuto essere presentate nel 2017.
Si evidenzia, inoltre, che l'abrogazione riguarda soltanto l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, restando ferma la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. h-ter) del TUIR.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.2.2017 - "Abrogata la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego