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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 961 to 970 of 2397
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Titolo: Nessuna comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti per il 2016   Data : 17/02/2017
Nessuna comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti per il 2016
Il maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 244/2016 (c.d. "milleproroghe") prevede che all'art. 2 del DL 13.8.2011 n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148), i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies siano abrogati.
Il primo comma richiamato è relativo alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, il secondo è quello da cui deriva l'obbligo di comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore nei confronti della società.
In assenza di una specifica decorrenza, appare plausibile che l'abrogazione operi già per le comunicazioni previste con riferimento ai beni concessi in godimento nel 2016 e ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuati nel 2016; tali comunicazioni, in assenza dell'abrogazione, avrebbero infatti dovuto essere presentate nel 2017.
Si evidenzia, inoltre, che l'abrogazione riguarda soltanto l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, restando ferma la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. h-ter) del TUIR.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.2.2017 - "Abrogata la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego