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01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

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Titolo: Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione   Data : 20/02/2017
Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione
Il maxi-emendamento al Ddl. di conversione del DL 244/2016 (milleproroghe), approvato dal Senato in data 16.2.2017, prevede la proroga della detrazione IRPEF introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015.
Precisamente la disposizione consente di detrarre il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
L'agevolazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
Seppur la norma non disponga un limite temporale entro cui devono essere pagate le fatture comprensive dell'IVA da detrarre al 50%, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 e nelle circolari 8.4.2016 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (§ 10.3), ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nei periodi di imposta 2016 e 2017.
Con riferimento agli acconti eventualmente versati si ricorda quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria, ovverosia che non è possibile fruire della detrazione con riferimento all'IVA relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell'anno 2016 (circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20, § 10.3, e circ. Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12).
Conseguentemente alla proroga inserita nel DL milleproroghe, invece, l'agevolazione spetta se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.2.2017 - "Prorogato il bonus per l’acquisto di case di classe energetica A o B" - Zeni
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