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25/02/2019 Nuova tassonomia integrata per il deposito telematico dei bilanci XBRL 2019 S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
10/01/2019 Medici, emissione fattura elettronica con divieti parziali S.M.Perego
10/01/2019 Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS S.M.Perego
14/01/2019 INAIL Rinviata l’autoliquidazione S.M.Perego
14/01/2019 Fattura elettronica - Alcuni chiarimenti sull'indirizzo telematico S.M.Perego

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Titolo: Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione   Data : 20/02/2017
Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione
Il maxi-emendamento al Ddl. di conversione del DL 244/2016 (milleproroghe), approvato dal Senato in data 16.2.2017, prevede la proroga della detrazione IRPEF introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015.
Precisamente la disposizione consente di detrarre il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
L'agevolazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
Seppur la norma non disponga un limite temporale entro cui devono essere pagate le fatture comprensive dell'IVA da detrarre al 50%, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 e nelle circolari 8.4.2016 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (§ 10.3), ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nei periodi di imposta 2016 e 2017.
Con riferimento agli acconti eventualmente versati si ricorda quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria, ovverosia che non è possibile fruire della detrazione con riferimento all'IVA relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell'anno 2016 (circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20, § 10.3, e circ. Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12).
Conseguentemente alla proroga inserita nel DL milleproroghe, invece, l'agevolazione spetta se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.2.2017 - "Prorogato il bonus per l’acquisto di case di classe energetica A o B" - Zeni
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