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06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
01/06/2016 Se presente, l’esenzione all’IMU si estende anche alla TASI S.M.Perego
03/06/2016 Le anomalie agli studi di settore arrivano sulla PEC S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
03/06/2016 Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
03/06/2016 Dall’1.6.2016 nuovo modello ISEE S.M.Perego

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Titolo: Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione   Data : 20/02/2017
Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione
Il maxi-emendamento al Ddl. di conversione del DL 244/2016 (milleproroghe), approvato dal Senato in data 16.2.2017, prevede la proroga della detrazione IRPEF introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015.
Precisamente la disposizione consente di detrarre il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
L'agevolazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
Seppur la norma non disponga un limite temporale entro cui devono essere pagate le fatture comprensive dell'IVA da detrarre al 50%, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 e nelle circolari 8.4.2016 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (§ 10.3), ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nei periodi di imposta 2016 e 2017.
Con riferimento agli acconti eventualmente versati si ricorda quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria, ovverosia che non è possibile fruire della detrazione con riferimento all'IVA relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell'anno 2016 (circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20, § 10.3, e circ. Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12).
Conseguentemente alla proroga inserita nel DL milleproroghe, invece, l'agevolazione spetta se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.2.2017 - "Prorogato il bonus per l’acquisto di case di classe energetica A o B" - Zeni
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