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Data Titolo Sezione Autore
19/10/2015 Esclusi da IRAP i produttori agricoli S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/10/2015 Esclusioni da IMU non per tutti S.M.Perego
21/04/2016 Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto S.M.Perego
27/12/2018 Esente da bollo e registro la scrittura di riduzione del canone di affitto S.M.Perego

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Titolo: Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione   Data : 20/02/2017
Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione
Il maxi-emendamento al Ddl. di conversione del DL 244/2016 (milleproroghe), approvato dal Senato in data 16.2.2017, prevede la proroga della detrazione IRPEF introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015.
Precisamente la disposizione consente di detrarre il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
L'agevolazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
Seppur la norma non disponga un limite temporale entro cui devono essere pagate le fatture comprensive dell'IVA da detrarre al 50%, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 e nelle circolari 8.4.2016 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (§ 10.3), ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nei periodi di imposta 2016 e 2017.
Con riferimento agli acconti eventualmente versati si ricorda quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria, ovverosia che non è possibile fruire della detrazione con riferimento all'IVA relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell'anno 2016 (circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20, § 10.3, e circ. Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12).
Conseguentemente alla proroga inserita nel DL milleproroghe, invece, l'agevolazione spetta se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.2.2017 - "Prorogato il bonus per l’acquisto di case di classe energetica A o B" - Zeni
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