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Data Titolo Sezione Autore
02/03/2016 La Certificazione Unica 2016 per i redditi professionali S.M.Perego
03/03/2016 Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche S.M.Perego
03/03/2016 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego

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Titolo: Intrastat mensili 2017 tardivi non sanzionabili   Data : 21/02/2017
Intrastat mensili 2017 tardivi non sanzionabili
Nella data di ieri, 20.2.2017, in occasione dell’incontro organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Milano con la Cassa di previdenza dei ragionieri, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Orlandi ha annunciato che non verranno applicate sanzioni in caso di presentazione tardiva dei modelli INTRASTAT acquisti relativi al mese di gennaio 2017.
Il termine per la presentazione dei modelli scade il 27.2.2017 (in quanto il 25.2.2017 cade di sabato), ma la legge di conversione del DL 244/2016, che dovrebbe ripristinare l’obbligo di invio degli INTRASTAT acquisti per il 2017, posticipandone l’abolizione al 2018, potrebbe essere approvata oltre tale data.
Inoltre, l’art. 3 della L. 212/2000 non ammette che le disposizioni tributarie possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore, per cui, anche qualora la legge di conversione fosse approvata prima del 27.2.2017, le sanzioni per invii tardivi non dovrebbero essere applicate per i mesi di gennaio e febbraio 2017.
In occasione del medesimo incontro, il viceministro Casero ha annunciato l’emanazione di una circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di contabilità per cassa, anticipando che, per le perdite e le rimanenze, è allo studio la possibilità di un loro rinvio e frazionamento su più annualità.
Fonte: Notiziario Eutekne - Comunicato stampa Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli e Istat 17.2.2017 n. 40
Sezione:   Autore : S.M.Perego