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Data Titolo Sezione Autore
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
29/12/2016 Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi č dovuta S.M.Perego
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
23/12/2016 Pubblicato il nuovo modello di dichiarazione di intento S.M.Perego
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
12/12/2016 Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012 S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Intrastat mensili 2017 tardivi non sanzionabili   Data : 21/02/2017
Intrastat mensili 2017 tardivi non sanzionabili
Nella data di ieri, 20.2.2017, in occasione dell’incontro organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Milano con la Cassa di previdenza dei ragionieri, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Orlandi ha annunciato che non verranno applicate sanzioni in caso di presentazione tardiva dei modelli INTRASTAT acquisti relativi al mese di gennaio 2017.
Il termine per la presentazione dei modelli scade il 27.2.2017 (in quanto il 25.2.2017 cade di sabato), ma la legge di conversione del DL 244/2016, che dovrebbe ripristinare l’obbligo di invio degli INTRASTAT acquisti per il 2017, posticipandone l’abolizione al 2018, potrebbe essere approvata oltre tale data.
Inoltre, l’art. 3 della L. 212/2000 non ammette che le disposizioni tributarie possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore, per cui, anche qualora la legge di conversione fosse approvata prima del 27.2.2017, le sanzioni per invii tardivi non dovrebbero essere applicate per i mesi di gennaio e febbraio 2017.
In occasione del medesimo incontro, il viceministro Casero ha annunciato l’emanazione di una circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di contabilità per cassa, anticipando che, per le perdite e le rimanenze, è allo studio la possibilità di un loro rinvio e frazionamento su più annualità.
Fonte: Notiziario Eutekne - Comunicato stampa Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli e Istat 17.2.2017 n. 40
Sezione:   Autore : S.M.Perego