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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Intrastat mensili 2017 tardivi non sanzionabili   Data : 21/02/2017
Intrastat mensili 2017 tardivi non sanzionabili
Nella data di ieri, 20.2.2017, in occasione dell’incontro organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Milano con la Cassa di previdenza dei ragionieri, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Orlandi ha annunciato che non verranno applicate sanzioni in caso di presentazione tardiva dei modelli INTRASTAT acquisti relativi al mese di gennaio 2017.
Il termine per la presentazione dei modelli scade il 27.2.2017 (in quanto il 25.2.2017 cade di sabato), ma la legge di conversione del DL 244/2016, che dovrebbe ripristinare l’obbligo di invio degli INTRASTAT acquisti per il 2017, posticipandone l’abolizione al 2018, potrebbe essere approvata oltre tale data.
Inoltre, l’art. 3 della L. 212/2000 non ammette che le disposizioni tributarie possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore, per cui, anche qualora la legge di conversione fosse approvata prima del 27.2.2017, le sanzioni per invii tardivi non dovrebbero essere applicate per i mesi di gennaio e febbraio 2017.
In occasione del medesimo incontro, il viceministro Casero ha annunciato l’emanazione di una circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di contabilità per cassa, anticipando che, per le perdite e le rimanenze, è allo studio la possibilità di un loro rinvio e frazionamento su più annualità.
Fonte: Notiziario Eutekne - Comunicato stampa Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli e Istat 17.2.2017 n. 40
Sezione:   Autore : S.M.Perego