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28/10/2015 Rimborsi IVA – Chiarimenti dell’A.d.E. (circ. 35 del 27.10.2015) S.M.Perego
16/05/2016 Rimborsi IVA prioritari se si applica il reverse charge S.M.Perego
02/05/2017 Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente S.M.Perego
08/04/2015 Rimborso IVA relativo al primo trimestre 2015 news S.M.Perego
25/03/2015 Rinuncia alla proprietà ed ai diritti reali di godimento news S.M.Perego
02/05/2019 Rinviato il servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
01/12/2015 Rioccupazione dei dipendenti - circ. INPS S.M.Perego
20/03/2018 Riparte il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali S.M.Perego

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Titolo: Intrastat mensili 2017 tardivi non sanzionabili   Data : 21/02/2017
Intrastat mensili 2017 tardivi non sanzionabili
Nella data di ieri, 20.2.2017, in occasione dell’incontro organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Milano con la Cassa di previdenza dei ragionieri, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Orlandi ha annunciato che non verranno applicate sanzioni in caso di presentazione tardiva dei modelli INTRASTAT acquisti relativi al mese di gennaio 2017.
Il termine per la presentazione dei modelli scade il 27.2.2017 (in quanto il 25.2.2017 cade di sabato), ma la legge di conversione del DL 244/2016, che dovrebbe ripristinare l’obbligo di invio degli INTRASTAT acquisti per il 2017, posticipandone l’abolizione al 2018, potrebbe essere approvata oltre tale data.
Inoltre, l’art. 3 della L. 212/2000 non ammette che le disposizioni tributarie possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore, per cui, anche qualora la legge di conversione fosse approvata prima del 27.2.2017, le sanzioni per invii tardivi non dovrebbero essere applicate per i mesi di gennaio e febbraio 2017.
In occasione del medesimo incontro, il viceministro Casero ha annunciato l’emanazione di una circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di contabilità per cassa, anticipando che, per le perdite e le rimanenze, è allo studio la possibilità di un loro rinvio e frazionamento su più annualità.
Fonte: Notiziario Eutekne - Comunicato stampa Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli e Istat 17.2.2017 n. 40
Sezione:   Autore : S.M.Perego