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29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
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Titolo: Intrastat mensili 2017 tardivi non sanzionabili   Data : 21/02/2017
Intrastat mensili 2017 tardivi non sanzionabili
Nella data di ieri, 20.2.2017, in occasione dell’incontro organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Milano con la Cassa di previdenza dei ragionieri, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Orlandi ha annunciato che non verranno applicate sanzioni in caso di presentazione tardiva dei modelli INTRASTAT acquisti relativi al mese di gennaio 2017.
Il termine per la presentazione dei modelli scade il 27.2.2017 (in quanto il 25.2.2017 cade di sabato), ma la legge di conversione del DL 244/2016, che dovrebbe ripristinare l’obbligo di invio degli INTRASTAT acquisti per il 2017, posticipandone l’abolizione al 2018, potrebbe essere approvata oltre tale data.
Inoltre, l’art. 3 della L. 212/2000 non ammette che le disposizioni tributarie possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore, per cui, anche qualora la legge di conversione fosse approvata prima del 27.2.2017, le sanzioni per invii tardivi non dovrebbero essere applicate per i mesi di gennaio e febbraio 2017.
In occasione del medesimo incontro, il viceministro Casero ha annunciato l’emanazione di una circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di contabilità per cassa, anticipando che, per le perdite e le rimanenze, è allo studio la possibilità di un loro rinvio e frazionamento su più annualità.
Fonte: Notiziario Eutekne - Comunicato stampa Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli e Istat 17.2.2017 n. 40
Sezione:   Autore : S.M.Perego