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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
15/10/2015 La seconda rata degli acconti 2015 alla verifica S.M.Perego
25/11/2016 La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
30/03/2017 La stampa dei registri IVA può avvenire entro settembre 2017 S.M.Perego
12/04/2017 La strumentalità degli immobili deve essere provata S.M.Perego
22/09/2015 La suddivisione dei costi nel quadro RE e nel quadro G degli studi di settore S.M.Perego
12/11/2015 La superficie catastale rileva per il calcoli delle imposte S.M.Perego
21/04/2017 La Suprema Corte interviene nel rapporto tra amministratori e società S.M.Perego

Records 1391 to 1400 of 2397
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Titolo: Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017   Data : 22/02/2017
Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017
Con il comunicato stampa 21.2.2017 n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, per quest'anno, gli amministratori di condominio possono effettuare l'invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni, anziché entro il 28 febbraio, fino al 7.3.2017.
I dati trasmessi entro questa data saranno utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730 e REDDITI PF).
Per chiarire i dubbi sollevati nei giorni scorsi dagli operatori del settore, inoltre, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ che chiariscono, in particolare, quanto segue:
- per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa (da indicare nel campo 17 della comunicazione) l'amministratore di condominio deve comunicare chi gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'amministratore deve indicare il proprietario medesimo come soggetto a cui è attribuita la spesa, senza tenere conto dell'intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale;
- nel caso di c.d. "condomìni minimi" (ove i condomini non sono più di otto) ove non è stato nominato un amministratore la comunicazione non deve essere trasmessa.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 21.2.2017 n. 42 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2017 - "Invio dei dati per la precompilata dal condominio fino al 7 marzo 2017" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego