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16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
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29/09/2016 Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
18/01/2018 Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza S.M.Perego
03/06/2016 Le anomalie agli studi di settore arrivano sulla PEC S.M.Perego
08/06/2016 Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio S.M.Perego
29/09/2016 Le CFC White scontano le differenze temporali S.M.Perego

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Titolo: Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017   Data : 22/02/2017
Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017
Con il comunicato stampa 21.2.2017 n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, per quest'anno, gli amministratori di condominio possono effettuare l'invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni, anziché entro il 28 febbraio, fino al 7.3.2017.
I dati trasmessi entro questa data saranno utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730 e REDDITI PF).
Per chiarire i dubbi sollevati nei giorni scorsi dagli operatori del settore, inoltre, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ che chiariscono, in particolare, quanto segue:
- per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa (da indicare nel campo 17 della comunicazione) l'amministratore di condominio deve comunicare chi gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'amministratore deve indicare il proprietario medesimo come soggetto a cui è attribuita la spesa, senza tenere conto dell'intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale;
- nel caso di c.d. "condomìni minimi" (ove i condomini non sono più di otto) ove non è stato nominato un amministratore la comunicazione non deve essere trasmessa.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 21.2.2017 n. 42 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2017 - "Invio dei dati per la precompilata dal condominio fino al 7 marzo 2017" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego