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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2017 Nella manovra correttiva un taglio alla detrazione IVA S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
16/12/2016 Nelle bozze della C.U. richiesti maggiori dati per l’anno 2016 S.M.Perego
11/11/2015 Nelle visure catastali anche i metri quadri catastali ai fini TARI S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego
14/06/2016 Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti S.M.Perego
26/06/2017 Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario S.M.Perego
21/10/2015 Nessun aumento nel 2016 al contributo INPS ex L. 335/95 S.M.Perego
24/03/2016 Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali S.M.Perego
06/02/2018 Nessun aumento sui tributi locali anche per il 2018 S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
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Titolo: Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017   Data : 22/02/2017
Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017
Con il comunicato stampa 21.2.2017 n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, per quest'anno, gli amministratori di condominio possono effettuare l'invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni, anziché entro il 28 febbraio, fino al 7.3.2017.
I dati trasmessi entro questa data saranno utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730 e REDDITI PF).
Per chiarire i dubbi sollevati nei giorni scorsi dagli operatori del settore, inoltre, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ che chiariscono, in particolare, quanto segue:
- per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa (da indicare nel campo 17 della comunicazione) l'amministratore di condominio deve comunicare chi gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'amministratore deve indicare il proprietario medesimo come soggetto a cui è attribuita la spesa, senza tenere conto dell'intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale;
- nel caso di c.d. "condomìni minimi" (ove i condomini non sono più di otto) ove non è stato nominato un amministratore la comunicazione non deve essere trasmessa.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 21.2.2017 n. 42 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2017 - "Invio dei dati per la precompilata dal condominio fino al 7 marzo 2017" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego