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Data Titolo Sezione Autore
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
24/04/2017 Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti S.M.Perego
26/04/2017 Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730 S.M.Perego
26/04/2017 Nuovi limiti alla detrazione dell’IVA sugli acquisti S.M.Perego
26/04/2017 Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA S.M.Perego
26/04/2017 Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
27/04/2017 Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
27/04/2017 Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti S.M.Perego

Records 1771 to 1780 of 2397
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Titolo: Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017   Data : 22/02/2017
Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017
Con il comunicato stampa 21.2.2017 n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, per quest'anno, gli amministratori di condominio possono effettuare l'invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni, anziché entro il 28 febbraio, fino al 7.3.2017.
I dati trasmessi entro questa data saranno utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730 e REDDITI PF).
Per chiarire i dubbi sollevati nei giorni scorsi dagli operatori del settore, inoltre, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ che chiariscono, in particolare, quanto segue:
- per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa (da indicare nel campo 17 della comunicazione) l'amministratore di condominio deve comunicare chi gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'amministratore deve indicare il proprietario medesimo come soggetto a cui è attribuita la spesa, senza tenere conto dell'intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale;
- nel caso di c.d. "condomìni minimi" (ove i condomini non sono più di otto) ove non è stato nominato un amministratore la comunicazione non deve essere trasmessa.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 21.2.2017 n. 42 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2017 - "Invio dei dati per la precompilata dal condominio fino al 7 marzo 2017" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego