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26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego
24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
18/05/2016 Sconta la nuova tassonomia il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
27/05/2016 Il Senato ha approvato il Trust agevolato a favore di persone con disabilità gravi S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
12/05/2016 La locazione di alloggi online sconta l’IVA S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego

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Titolo: Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017   Data : 22/02/2017
Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017
Con il comunicato stampa 21.2.2017 n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, per quest'anno, gli amministratori di condominio possono effettuare l'invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni, anziché entro il 28 febbraio, fino al 7.3.2017.
I dati trasmessi entro questa data saranno utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730 e REDDITI PF).
Per chiarire i dubbi sollevati nei giorni scorsi dagli operatori del settore, inoltre, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ che chiariscono, in particolare, quanto segue:
- per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa (da indicare nel campo 17 della comunicazione) l'amministratore di condominio deve comunicare chi gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'amministratore deve indicare il proprietario medesimo come soggetto a cui è attribuita la spesa, senza tenere conto dell'intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale;
- nel caso di c.d. "condomìni minimi" (ove i condomini non sono più di otto) ove non è stato nominato un amministratore la comunicazione non deve essere trasmessa.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 21.2.2017 n. 42 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2017 - "Invio dei dati per la precompilata dal condominio fino al 7 marzo 2017" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego