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Data Titolo Sezione Autore
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti   Data : 22/02/2017
Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti
Il nuovo modello di dichiarazione d'intento, approvato con provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221, utilizzabile per le operazioni effettuate a decorrere dall'1.3.2017, prevede l'obbligo di indicare il valore del plafond che il soggetto qualificato come esportatore abituale intende utilizzare in relazione a ciascun fornitore ovvero per ogni singolo acquisto.
Rispetto al modello precedente, la nuova dichiarazione d'intento difatti non contiene più i campi 3 e 4 ("operazioni comprese nel periodo da ... a ...") nel frontespizio.
Secondo quanto indicato nella risposta ad interrogazione parlamentare 26.1.2017 n. 5-10391, nel rimanente campo 2 della dichiarazione d'intento ("operazioni fino a concorrenza di euro ..."), si può inserire un valore presunto del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di un determinato fornitore.
Con risposte fornite in data 7.2.2017, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato che saranno accettate anche dichiarazioni d'intento che, nel loro complesso, superano l'ammontare complessivo del plafond disponibile. Sarà, quindi, cura dell'esportatore abituale monitorare, per ogni singolo fornitore, che il complesso degli acquisti effettuati senza applicazione dell'IVA non superi il valore del plafond disponibile per l'anno.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 2.12.2016 n. 213221 - Allegato Provvedimento Agenzia Entrate 2.12.2016 n. 213221 - Risposte Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 27195 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2017 - "Lettere d’intento da aggiornare entro il 1° marzo 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego