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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti   Data : 22/02/2017
Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti
Il nuovo modello di dichiarazione d'intento, approvato con provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221, utilizzabile per le operazioni effettuate a decorrere dall'1.3.2017, prevede l'obbligo di indicare il valore del plafond che il soggetto qualificato come esportatore abituale intende utilizzare in relazione a ciascun fornitore ovvero per ogni singolo acquisto.
Rispetto al modello precedente, la nuova dichiarazione d'intento difatti non contiene più i campi 3 e 4 ("operazioni comprese nel periodo da ... a ...") nel frontespizio.
Secondo quanto indicato nella risposta ad interrogazione parlamentare 26.1.2017 n. 5-10391, nel rimanente campo 2 della dichiarazione d'intento ("operazioni fino a concorrenza di euro ..."), si può inserire un valore presunto del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di un determinato fornitore.
Con risposte fornite in data 7.2.2017, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato che saranno accettate anche dichiarazioni d'intento che, nel loro complesso, superano l'ammontare complessivo del plafond disponibile. Sarà, quindi, cura dell'esportatore abituale monitorare, per ogni singolo fornitore, che il complesso degli acquisti effettuati senza applicazione dell'IVA non superi il valore del plafond disponibile per l'anno.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 2.12.2016 n. 213221 - Allegato Provvedimento Agenzia Entrate 2.12.2016 n. 213221 - Risposte Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 27195 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2017 - "Lettere d’intento da aggiornare entro il 1° marzo 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego