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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti   Data : 22/02/2017
Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti
Il nuovo modello di dichiarazione d'intento, approvato con provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221, utilizzabile per le operazioni effettuate a decorrere dall'1.3.2017, prevede l'obbligo di indicare il valore del plafond che il soggetto qualificato come esportatore abituale intende utilizzare in relazione a ciascun fornitore ovvero per ogni singolo acquisto.
Rispetto al modello precedente, la nuova dichiarazione d'intento difatti non contiene più i campi 3 e 4 ("operazioni comprese nel periodo da ... a ...") nel frontespizio.
Secondo quanto indicato nella risposta ad interrogazione parlamentare 26.1.2017 n. 5-10391, nel rimanente campo 2 della dichiarazione d'intento ("operazioni fino a concorrenza di euro ..."), si può inserire un valore presunto del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di un determinato fornitore.
Con risposte fornite in data 7.2.2017, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato che saranno accettate anche dichiarazioni d'intento che, nel loro complesso, superano l'ammontare complessivo del plafond disponibile. Sarà, quindi, cura dell'esportatore abituale monitorare, per ogni singolo fornitore, che il complesso degli acquisti effettuati senza applicazione dell'IVA non superi il valore del plafond disponibile per l'anno.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 2.12.2016 n. 213221 - Allegato Provvedimento Agenzia Entrate 2.12.2016 n. 213221 - Risposte Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 27195 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2017 - "Lettere d’intento da aggiornare entro il 1° marzo 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego