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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti   Data : 22/02/2017
Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti
Il nuovo modello di dichiarazione d'intento, approvato con provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221, utilizzabile per le operazioni effettuate a decorrere dall'1.3.2017, prevede l'obbligo di indicare il valore del plafond che il soggetto qualificato come esportatore abituale intende utilizzare in relazione a ciascun fornitore ovvero per ogni singolo acquisto.
Rispetto al modello precedente, la nuova dichiarazione d'intento difatti non contiene più i campi 3 e 4 ("operazioni comprese nel periodo da ... a ...") nel frontespizio.
Secondo quanto indicato nella risposta ad interrogazione parlamentare 26.1.2017 n. 5-10391, nel rimanente campo 2 della dichiarazione d'intento ("operazioni fino a concorrenza di euro ..."), si può inserire un valore presunto del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di un determinato fornitore.
Con risposte fornite in data 7.2.2017, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato che saranno accettate anche dichiarazioni d'intento che, nel loro complesso, superano l'ammontare complessivo del plafond disponibile. Sarà, quindi, cura dell'esportatore abituale monitorare, per ogni singolo fornitore, che il complesso degli acquisti effettuati senza applicazione dell'IVA non superi il valore del plafond disponibile per l'anno.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 2.12.2016 n. 213221 - Allegato Provvedimento Agenzia Entrate 2.12.2016 n. 213221 - Risposte Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 27195 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2017 - "Lettere d’intento da aggiornare entro il 1° marzo 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego