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27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego
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18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
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Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017   Data : 22/02/2017
Principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017
Assonime, nella circ. 21.2.2017 n. 4, ha riepilogato le principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016:
- il modello deve essere presentato, necessariamente in forma autonoma, entro il 28 febbraio. Il saldo IVA annuale deve essere versato entro il 16 marzo, salvo le consuete modalità per rateizzare o differire il versamento;
- il nuovo quadro VN è riservato ai soggetti passivi IVA che hanno presentato, nel corso del 2016, una dichiarazione integrativa "a favore", oltre la scadenza per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello di riferimento, ma entro il termine di decadenza dell'azione di accertamento dell'Amministrazione finanziaria (art. 57 del DPR 633/72);
- i righi VE35 campo 7 e VJ16 sono stati ridenominati per tenere conto dell'estensione del regime del reverse charge nell'ambito dei prodotti elettronici;
- il quadro VG deve essere compilato dalle controllanti per manifestare l'opzione per il 2017, relativa all'adesione al regime della liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73 u.c. del DPR 633/72). Resta ferma, con riguardo al 2017, la validità delle opzioni già esercitate mediante il modello IVA 26 prima dell'approvazione del modello di dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016.
Fonte: Circ. Assonime 21.2.2017 n. 4 – Provv. Agenzia Entrate 16.1.2017 n. 10050 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2017 - "Le novità della dichiarazione annuale IVA non incidono sul saldo del 16 marzo" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego