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19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
19/06/2017 Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio transitano sul sito INPS S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017   Data : 22/02/2017
INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017
Con la circ. 21.2.2017 n. 36, l'INPS ha indicato gli importi massimi, validi per tutto il 2017, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo del credito e per il Fondo del credito cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili.
Sul punto, si ricorda che l'art. 3 co. 6 del DLgs. 148/2015 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi che riguardano i trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Poiché la variazione di tale indice - ai sensi dell'art. 1 co. 287 della L. 208/2015 - è risultata pari a zero, rimangono dunque confermati i valori del 2016.
Tra le altre misure citate, l'INPS ricorda che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.195,00 euro per il 2017. Analogamente, l'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2017, i 1.300,00 euro.
Fonte: Circ. INPS 21.2.2017 n. 36 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2017 - "L’INPS definisce gli importi massimi 2017 per i trattamenti di sostegno al reddito" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego