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09/05/2018 La corsa all’aggiornamento in materia di Privacy - Trattamento dei dati personali S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
28/04/2017 La CU dell’INPS anche tramite intermediari S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
09/11/2015 La determinazione dell’avviamento sconta sempre una giustificazione S.M.Perego
20/05/2011 La detraibilità dei dispositivi medici - il nostro articolo per ItaliaOggi news S.M.Perego
11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego

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Titolo: Sul Rent to buy uno studio del Notariato   Data : 23/02/2017
Sul Rent to buy uno studio del Notariato
In data 22.2.2017, la Fondazione italiana del Notariato, in collaborazione con l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze, ha presentato una ricerca relativa all'applicazione del contratto di rent to buy nell'ambito delle trasmissioni aziendali, oltre che nel campo immobiliare.
Si ricorda che con i c.d. contratti di rent to buy (art. 23 del DL 12.9.2014 n. 133, conv. L. 11.11.2014 n. 16) è possibile ottenere l'immediato godimento di un bene a fronte del pagamento di un canone per un certo periodo, con l'accordo che, una volta pagati per intero i canoni dovuti in detto periodo, il conduttore diviene proprietario del bene ottenuto in godimento. Tale schema potrebbe, peraltro, essere impiegato in contratti che abbiano ad oggetto beni diversi dagli immobili.
In particolare, nell'ambito dei trasferimenti d'azienda, il rent to buy consentirebbe:
- al potenziale acquirente, attraverso il collegamento tra due contratti (in genere, il contratto di affitto di azienda e il contratto preliminare di cessione di azienda), di entrare subito nel godimento dei beni dell'azienda; inizialmente detti beni vengono condotti in affitto verso il pagamento di un canone periodico (c.d. fase "rent");
- in un secondo momento, al conduttore di diventare proprietario di tali beni (c.d. fase "buy") a un termine prefissato, mediante il pagamento del prezzo convenuto, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.
Fonte: Notiziario Eutekne - Documento Consiglio Nazionale del Notariato febbraio 2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego