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20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
20/12/2016 Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi S.M.Perego
20/12/2016 Nuove norme al regolamento sulla privacy S.M.Perego
22/12/2016 Nuovi obblighi per gli amministratori di condominio - Le spese condominiali 2016 nella precompilata S.M.Perego
22/12/2016 Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
23/12/2016 Definiti i nuovi principi contabili nazionali in vigore per il 2016 S.M.Perego
23/12/2016 Aggiornate le tabelle ACI per il 2017 per le autovetture in uso promiscuo ai dipendenti S.M.Perego
29/12/2016 Prorogata e modificata la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici S.M.Perego
27/12/2016 On-line le bozze del modello IVA 2017 e relative istruzioni S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Sul Rent to buy uno studio del Notariato   Data : 23/02/2017
Sul Rent to buy uno studio del Notariato
In data 22.2.2017, la Fondazione italiana del Notariato, in collaborazione con l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze, ha presentato una ricerca relativa all'applicazione del contratto di rent to buy nell'ambito delle trasmissioni aziendali, oltre che nel campo immobiliare.
Si ricorda che con i c.d. contratti di rent to buy (art. 23 del DL 12.9.2014 n. 133, conv. L. 11.11.2014 n. 16) è possibile ottenere l'immediato godimento di un bene a fronte del pagamento di un canone per un certo periodo, con l'accordo che, una volta pagati per intero i canoni dovuti in detto periodo, il conduttore diviene proprietario del bene ottenuto in godimento. Tale schema potrebbe, peraltro, essere impiegato in contratti che abbiano ad oggetto beni diversi dagli immobili.
In particolare, nell'ambito dei trasferimenti d'azienda, il rent to buy consentirebbe:
- al potenziale acquirente, attraverso il collegamento tra due contratti (in genere, il contratto di affitto di azienda e il contratto preliminare di cessione di azienda), di entrare subito nel godimento dei beni dell'azienda; inizialmente detti beni vengono condotti in affitto verso il pagamento di un canone periodico (c.d. fase "rent");
- in un secondo momento, al conduttore di diventare proprietario di tali beni (c.d. fase "buy") a un termine prefissato, mediante il pagamento del prezzo convenuto, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.
Fonte: Notiziario Eutekne - Documento Consiglio Nazionale del Notariato febbraio 2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego